Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che ribalta la decisione del TAR Toscana, stabilendo che un intervento edilizio non può essere considerato incompatibile con un vincolo panoramico solo perché visibile dall’alto.
La sentenza accoglie l’appello di un residente di Castiglione della Pescaia che intendeva costruire una piscina, bocciando il parere negativo della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto.
Le motivazioni del ricorso e la sentenza
Un residente di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico aveva richiesto al Comune l’autorizzazione per una piscina di circa 50 mq, in parte fuori terra.
A seguito del parere contrario della Soprintendenza, il Comune aveva negato il permesso, spingendo il residente a presentare ricorso.
Dopo il rigetto da parte del TAR Toscana, l’uomo ha presentato appello al Consiglio di Stato, basando le sue motivazioni su due punti chiave:
- L’estensione indebita delle norme paesaggistiche: La piscina sarebbe visibile solo dall’alto, e non dai punti di osservazione pubblici dai quali si gode del panorama.
- Il carattere stereotipato del parere: La Soprintendenza non avrebbe fornito una motivazione specifica, limitandosi a un parere standard.
Il Consiglio di Stato ha accolto entrambe le tesi. Nella sentenza n. 6893/2025, si legge che la nozione di paesaggio, definita dal d.lgs. 42/2004, è legata alla sua “percezione”.
Per questo motivo, la visibilità deve essere valutata dal punto di vista di un osservatore comune, non da una prospettiva aerea.
Accettare che la visibilità dall’alto possa essere di per sé motivo di diniego trasformerebbe un vincolo panoramico in un divieto assoluto di edificazione.
Parere “tautologico” e privo di motivazione
Oltre al merito, il parere della Soprintendenza è stato criticato anche nella forma.
Il Consiglio di Stato ha concordato con il ricorrente, che ha definito il parere come una semplice trascrizione delle prescrizioni di un piano territoriale regionale, senza aggiungere motivazioni specifiche sul perché la piscina in questione fosse incompatibile con i vincoli.
In sostanza, il parere è stato ritenuto tautologico e privo di un’adeguata giustificazione, confermando che il rifiuto non era supportato da un’analisi specifica del caso.