Il Decreto-legge n. 116 del 8 agosto 2025, noto come “Terra dei Fuochi”, introduce nuove norme per gli Enti Locali e i soggetti pubblici che utilizzano la videosorveglianza per fini di polizia e ambientali.
Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la compliance con le normative sulla privacy
Le sfide e le normative
Gli Enti Locali devono affrontare la sfida di garantire la corretta attribuzione delle responsabilità e delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza, muovendosi all’interno di un quadro normativo sempre più complesso.
Le finalità che legittimano l’uso della videosorveglianza da parte della Polizia Locale possono essere molteplici e includono diverse basi giuridiche di riferimento come quelle previste dal D.lgs. n. 285/1992 e dal D.lgs. n. 152/2006, oltre a quelle relative alla “Sicurezza Integrata”.
Quest’ultima è definita dal D-L. n. 14/2017 e disciplinata dai Patti per la Sicurezza Urbana sottoscritti con la Prefettura.
Un adempimento cruciale è la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), obbligatoria secondo l’articolo 35 del GDPR.
Inoltre, è necessario adottare un atto normativo secondario che regoli l’uso della videosorveglianza a livello locale, valutando attentamente le tecnologie impiegate per garantire il rispetto dei principi di Privacy By Design e By Default (Art. 25 GDPR) e delle misure di sicurezza (Art. 32 GDPR).
Sanzioni e poteri degli Enti Locali
La Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia ambientale. Di conseguenza, la facoltà di introdurre sanzioni deve essere fondata su una legge ordinaria statale o regionale.
In base al principio di riserva assoluta di legge (Legge n. 689/1981), i Comuni non possono usare un regolamento per introdurre nuove sanzioni ambientali, a meno che non vi sia una specifica delega da una legge ordinaria o regionale.
Questa limitazione è stata ribadita dalla Corte di cassazione (Ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023), che ha chiarito come le sanzioni amministrative non possano essere comminate direttamente da fonti normative subordinate, come un regolamento comunale.
La Corte ammette che i regolamenti possano integrare i precetti di una legge, purché siano sufficientemente definiti.
Tuttavia, l’articolo 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 e l’articolo 7 del D.lgs. n. 167/2000 concedono ai Comuni la potestà regolamentare, ma senza la possibilità di introdurre sanzioni per infrazioni come il conferimento illecito di rifiuti, che è una fattispecie diversa dall’abbandono di rifiuti.
Le novità principali del D-L. n. 116/2025 riguardano la possibilità di accertare le sanzioni amministrative per l’abbandono di mozziconi e altri rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-bis c. 3,), come cicche di sigaretta o sigari, ovvero rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare e ciò vale anche in ambito stradale avendo modificato anche l’art. 15 del CdS, prevedendo la sanzione amministrativa da 80 a 320 euro (art. 255 c. 1-bis), anche attraverso l’uso di videosorveglianza con contestazione differita.
Tuttavia, questa possibilità è considerata residuale, dato che l’identificazione del trasgressore tramite immagini di videosorveglianza senza il ricorso alla targa di un veicolo o a metodi di identificazione biometrica (attualmente vietati) risulta quasi impossibile.
Inoltre, la visualizzazione di queste registrazioni è limitata a 24 ore successive all’acquisizione, a meno che il filmato non sia certificato da un operatore di polizia nel momento del rilevamento.
Competenze e responsabilità
Qualsiasi utilizzo di impianti di videosorveglianza per accertare illeciti ambientali ricade, in assenza di disposizioni speciali, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria.
Pertanto, l’accertamento può essere eseguito solo da personale con la qualifica di polizia giudiziaria.
Se un soggetto che non fa parte delle Forze di Pubblica Sicurezza o della Polizia Locale dovesse visionare le immagini e venire a conoscenza di un reato, è tenuto a denunciarlo.
Altre figure, come gli operatori ecologici o gli ispettori ambientali, possono essere incaricati di accertamenti tramite strumenti come le “fototrappole”, a condizione che la loro legittimazione sia prevista da normative regionali.
I dispositivi devono garantire standard di sicurezza adeguati, con limiti di conservazione dei dati non superiori a 7 giorni, salvo eccezioni giustificate.
La videosorveglianza, sia fissa che mobile, rimane quindi uno strumento utile per gli Enti Locali, ma deve essere gestita con attenzione per:
- rispettare i principi di legalità e proporzionalità,
- garantire la sicurezza dei dati personali,
- applicare correttamente le finalità legittime previste dalla normativa.
Il D.L. “Terra dei Fuochi” rafforza la possibilità di utilizzo delle immagini per contrastare i piccoli illeciti ambientali, ma ribadisce la centralità di compliance privacy e limiti costituzionali.
A cura di Dott.ssa Cristina Pieretti