Il Ministero dell’Interno, tramite il DAIT, ha risposto a un quesito posto da un consigliere comunale, confermando un principio consolidato: un consigliere non può filmare il proprio intervento con il cellulare durante la seduta consiliare in assenza di uno specifico atto regolamentare che lo preveda.
Il quesito è sorto dalla decisione del Presidente del Consiglio di negare tale possibilità a un consigliere. Il DAIT, nel dare riscontro, ha richiamato un precedente parere (datato 28 giugno 2018) per ribadire i seguenti punti normativi:
- Autonomia Regolamentare: Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), spetta al Consiglio Comunale disciplinare, attraverso un regolamento, le modalità di funzionamento delle proprie sedute, inclusi gli aspetti relativi a registrazione e videoriprese.
- Vuoto Normativo: In mancanza di tale disciplina espressa, non è possibile concedere autorizzazioni estemporanee a consiglieri per effettuare registrazioni.
Tutela della Privacy e Certezza del Diritto: I Motivi del Diniego
La posizione del Ministero è supportata non solo dalla necessità di garantire la certezza e la trasparenza del contesto istituzionale, ma anche da esigenze di tutela legale e privacy:
- Giurisprudenza: Il divieto in assenza di regolamento è in linea con la giurisprudenza amministrativa (citata la sentenza Tar Veneto n. 826/2010).
- Protezione dei Dati: Una ripresa estemporanea, se non normata, rende impossibile garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
Nel caso di specie, il Dipartimento ha rilevato che il Comune in questione aveva adottato solo un regolamento relativo all’uso della pagina Facebook istituzionale, ma non un regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, elemento ritenuto imprescindibile per ammettere qualsiasi registrazione audiovisiva da parte dei singoli membri.
L’Obbligo di Regolamentazione per le Sedute Miste e a Distanza
Il Dait ha concluso richiamando l’articolo 7 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce ai Comuni ampi margini di autonomia regolamentare.
Proprio in virtù di questa autonomia, ogni eventuale ammissibilità della videoripresa da parte del singolo consigliere deve essere prevista con apposita previsione regolamentare.
Infine, di particolare rilievo è il richiamo alla circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2022, che ha rafforzato l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un regolamento specifico per disciplinare le sedute consiliari in videoconferenza o in modalità mista. Tale regolamentazione è essenziale per:
- Garantire la corretta identificazione e tracciabilità dei partecipanti.
- Assicurare la sicurezza delle comunicazioni.
- Rispettare la normativa sulla privacy.
- Garantire la regolare conduzione e pubblicità delle sedute.