Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti essenziali sull’ambito di applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, nota anche come Durc di congruità.
La verifica di congruità è un obbligo per l’impresa committente di appalti edili, che deve ottenere la dimostrazione che l’importo della manodopera impiegata sia congruo rispetto ai parametri stabiliti dal Decreto 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro (attuativo dell’art. 8 del DL 76/2020).
Ambito di Applicazione della Verifica di Congruità
L’Interpello scioglie i dubbi applicativi che avevano generato difformità territoriali e si basavano sulle prassi (come le FAQ di CNCE).
Il Ministero ha chiarito che la verifica della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo specifico intervento realizzato nel settore edile.
In particolare, devono essere escluse dal calcolo della manodopera soggetta a verifica e, dunque, dalla congruità rilasciata dalle Casse Edili:
- La fornitura di materiale e/o manufatti realizzati con attività non rientranti nel settore edile.
- Le lavorazioni non edili.
- Le attività che non sono svolte direttamente nel cantiere, anche se connesse alla fornitura delle opere.
La verifica deve riguardare, quindi, solo le attività e gli interventi che rientrano nel settore edile.
Obbligo di Iscrizione alla Cassa Edile vs. Congruità
Il Ministero ha offerto anche un rilevante chiarimento sulla distinzione tra l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile e la verifica di congruità.
- Iscrizione alla Cassa Edile: È legata all’attività svolta dall’impresa (e non dal singolo dipendente), al settore in cui opera e alla contrattazione collettiva applicata al personale dipendente.
- Verifica di Congruità: Prescinde dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle imprese coinvolte.
Implicazioni per le Imprese:
- Imprese Edili: Le imprese che operano stabilmente nel settore dell’edilizia sono soggette al doppio obbligo: iscrizione alla Cassa Edile (la cui regolarità è verificata con il Durc online) e assoggettamento alla verifica di congruità.
- Imprese Non Edili (Prevalentemente): Le imprese la cui attività prevalente è diversa da quella edile hanno solo l’obbligo di richiedere l’attestazione di congruità per i lavori edili che realizzano in cantiere. In questi casi, le Casse Edili dovranno rilasciare il Durc di congruità senza imporre l’iscrizione a tali imprese non edili.