Due recenti pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il n. 3375 e il n. 3399 del 13 maggio 2025, fanno chiarezza su un aspetto cruciale negli appalti pubblici: la verifica preventiva dei progetti, specialmente per le gare sotto la soglia comunitaria.
Il fulcro delle pronunce è l’obbligo di indipendenza del verificatore e, in alcuni casi, la necessità di un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
Parere 3375/2025: la verifica esterna richiede un SGQ certificato
Il parere 3375/2025 esamina la verifica di un progetto redatto internamente per lavori con importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria. La questione principale è se sia possibile affidare la verifica a una struttura tecnica di un’altra amministrazione pubblica quando quella proponente non possiede un SGQ certificato UNI EN ISO 9001.
La risposta del MIT è netta: anche in questo scenario, la verifica rientra nelle attività “interne”, come definito dall’articolo 36 dell’Allegato I.7 del nuovo Codice dei Contratti. Ciò significa che anche la struttura tecnica esterna, seppur appartenente a un’altra amministrazione pubblica, deve essere in possesso della certificazione ISO 9001. Il principio fondamentale è l’uniformità dei requisiti di qualità, che non vengono meno per il coinvolgimento di un soggetto pubblico diverso dalla stazione appaltante.
Condizione Progetto | Verifica Ammessa da | Requisiti richiesti |
Redatto esternamente | Uffici tecnici SA | Nessun SGQ richiesto |
Redatto internamente | Uffici tecnici SA | Obbligo SGQ ISO 9001 |
Redatto internamente | Struttura tecnica di altra PA | Obbligo SGQ ISO 9001 |
Struttura esterna senza certificazione | NON ammessa | Requisito di qualità mancante |
Organismi terzi qualificati | Ammessa | Se SA o altra PA non ha SGQ |
Parere 3399/2025: il ruolo del RUP nei lavori sotto il milione di euro
Il secondo parere, il 3399/2025, affronta la verifica dei progetti per lavori pubblici con importo inferiore a 1 milione di euro. Il D.Lgs. 36/2023 prevede una semplificazione in questi casi: la verifica può essere svolta direttamente dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).
Tuttavia, questa possibilità è subordinata a una condizione imprescindibile: il RUP non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità. In particolare, il RUP non può essere anche il progettista del lavoro, né assumere il ruolo di Direttore dei Lavori (DL) o di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). La presenza di uno di questi ruoli configurerebbe un evidente conflitto d’interessi, compromettendo l’indipendenza necessaria per una verifica efficace e imparziale.
Se si verifica una condizione di incompatibilità, la stazione appaltante non può ricorrere ai propri uffici tecnici se questi non sono dotati di un sistema qualità certificato ISO 9001. In tali casi, diventa necessario affidarsi a soggetti terzi qualificati, oppure a strutture tecniche di altre amministrazioni, purché queste ultime abbiano anch’esse un SGQ conforme alla normativa ISO.
Ruolo / Alternativa | Verifica Ammessa? | Condizione |
RUP non è progettista/DL/CSE | Sì | Nessuna incompatibilità |
RUP è progettista, DL o CSE | No | Incompatibilità rilevata |
Incompatibilità RUP → Uffici tecnici SA con SGQ | Sì | Necessario ISO 9001 |
Incompatibilità RUP → Uffici tecnici SA senza SGQ | No | Verifica non ammessa |
Incompatibilità RUP → Altra PA con SGQ | Sì | Certificazione necessaria |
Incompatibilità RUP → Soggetti esterni qualificati | Sì | Devono essere qualificati |
Attraverso questi pareri, il MIT riafferma la coerenza e il rigore della nuova disciplina. La verifica della progettazione non può essere improvvisata o affidata a soggetti non adeguatamente qualificati, nemmeno per appalti di importo modesto. Il principio della qualità e dell’indipendenza del verificatore rimane, quindi, centrale e non ammette eccezioni operative.