Il Tar Sicilia-Palermo, sezione II, con la sentenza n. 1465/2023, ha stabilito che quando il bando di concorso prevede la valutazione dei titoli di servizio con computo ad anni (quali unità di misura principale per l’attribuzione del punteggio) e la precisazione che le frazioni di anno valgono ove superiori a sei mesi, il candidato non può pretendere che il predetto termine di sei mesi possa essere raggiunto sommando i giorni di servizio di diverse prestazioni, svoltesi negli anni, singolarmente di durata inferiore ai sei mesi.
Una simile interpretazione non sarebbe, infatti, quella immediatamente emergente dalla lettera del bando, che, com’è noto, va interpretato sulla base del significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione senza che sia possibile forzarne il significato.