Non è consentito alle Unioni di comuni costituire ex novo il fondo accessorio per il personale dirigenziale neoassunto neutralizzando le relative risorse rispetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017; e ciò non solo perché non è ammessa da parte loro l’applicazione diretta dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 ai fini dell’integrazione del fondo risorse decentrate, ma anche perché non è possibile evocare in senso contrario l’argomentazione della valenza atomistica dell’unione di comuni quale risultante e proiezione di una pluralità di enti locali in sé rilevanti, ostandovi la specifica entificazione dell’unione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Tale entificazione, precisa la Sezione, rende l’unione di comuni centro autonomo d’imputazione di interessi e preclude, di conseguenza, la valorizzazione dei singoli frammenti (i comuni) dell’intento unitario (l’unione) (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Sardegna, deliberazione n. 60/2017/PAR, cit.).
In conclusione, all’unione dei comuni quale ente locale ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 si applicano i seguenti limiti imperativi di spesa: 1) l’art. 1, commi 557 quater e 562, L. 296/2006; 2) l’art. 1, comma 229, L. 208/2015; 3) l’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.
Per quanto riguarda più in particolare la costituzione ex novo del fondo accessorio, invece, vengono qui richiamati i principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile.