La Corte dei conti della Basilicata, con una pronuncia che estende la tradizionale portata dell’art. 49 del TUEL in materia di pareri, ha statuito la responsabilità da danno erariale a carico di un Segretario comunale, imputandogli l’omissione della previsione dell’esito negativo di un contenzioso.
La sentenza della Corte dei conti (nota come sentenza n. 51/2025) ha ampliato il perimetro della responsabilità del Segretario comunale in modo significativo:
- Valenza Prognostica: I giudici contabili hanno attribuito al parere di regolarità tecnica apposto dal Segretario sul provvedimento della Giunta di resistenza in giudizio una vera e propria valenza prognostica sull’esito della lite.
- Responsabilità per Omessa Previsione: Il Segretario è stato ritenuto responsabile per non aver previsto l’esito del giudizio (cioè la soccombenza dell’ente), ancor prima che il giudice naturale si pronunciasse nel merito della controversia.
In sostanza, il parere tecnico non è stato visto solo come un controllo sulla legittimità formale del deliberato di resistere in giudizio, ma come una valutazione che implica l’obbligo di considerare l’opportunità tecnico-giuridica della lite e la sua probabile esito.
Il Contesto del Danno Erariale
Il danno erariale è stato ricondotto al fatto che l’ente era stato successivamente condannato a pagare somme (nel caso specifico, l’IVA dovuta su lavori di metanizzazione e le spese legali) a seguito di una resistenza in giudizio che la Corte dei conti ha riqualificato come “temeraria”.
Secondo la Corte, il Segretario, nel rilasciare il parere tecnico favorevole alla costituzione in giudizio, avrebbe dovuto:
- Segnalare la temerarietà della scelta politica della Giunta.
- Considerare i precedenti giurisprudenziali sfavorevoli.
- Valutare gli aspetti contrattuali che rendevano prevedibile la soccombenza dell’ente.
La colpa grave è stata quindi ravvisata nella mancata segnalazione del rischio erariale derivante da una scelta processuale (resistere in giudizio) che, alla luce degli elementi tecnici e giuridici noti o conoscibili, si presentava come palesemente destinata alla soccombenza.
Le Implicazioni per i Segretari Comunali
Questa interpretazione giurisprudenziale introduce una significativa estensione della responsabilità contabile del Segretario comunale, trasformando di fatto il parere di regolarità tecnica in un controllo non solo di legittimità, ma anche di risultato o di “prognosi” sulla convenienza economica e l’esito giuridico di una lite.
Ciò impone ai Segretari e ai Responsabili dei Servizi un dovere di assistenza giuridico-amministrativa estremamente scrupoloso (come previsto dall’art. 97, comma 2, del TUEL), obbligandoli a un’analisi approfondita e motivata del rischio legale e finanziario in ogni deliberazione che comporti l’inizio o la prosecuzione di un contenzioso.