Dal 1° settembre è operativa la riforma del sistema sanzionatorio. Gli errori commessi col fisco costano meno cari. La sanzione per infedele dichiarazione passa dal ventaglio 90%-180% al 70% con un minimo di 150 euro. Mentre scende dal 30 al 25% quella irrogabile per ritardati o omessi versamenti di imposte. Inoltre, è operativa la nuova pena pecuniaria “ridotta” con minimo edittale fissato al 50% per i contribuenti che regolarizzano con dichiarazione integrativa eventuali violazioni che fanno scattare l’infedele dichiarazione.
Questi sono gli effetti di alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, in particolare all’articolo 2 decreto legislativo 87/2024, recante modifiche al decreto legislativo 471/1997 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
Le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Stando quindi al tenore letterale della norma e guardando all’infedele dichiarazione, cristallizzandosi questa tipologia di violazione con l’invio del dichiarativo sembra possibile ritenere che la revisione delle pene pecuniarie citate interagirà a partire da quelle relative all’anno d’imposta 2023 essendo il termine per l’invio dei modelli fissato al prossimo 31 ottobre 2024.
La violazione per infedele dichiarazione scatta quando, ai fini delle singole imposte, viene indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.
Sempre in conseguenza dell’applicabilità del nuovo sistema a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, anche la nuova pena “ridotta” per la regolarizzazione spontanea di violazioni per infedele dichiarazione interagirà da quelle presentate per l’anno 2023, ovvero i modelli “targati 2024”.
Quindi la nuova sanzione del 25% rispetto a quella precedente del 30% è applicabile dai versamenti in scadenza dal 1 settembre, restando utilizzabile l’ulteriore riduzione della pena alla metà del minimo sui pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni dal termine stabilito.