In primis, introducendo il c.d. “canone antenne” unico di importo pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio, è una norma di portata innovativa e, come tale, priva di efficacia retroattiva (cfr.T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 10 febbraio 2022 n. 145).
In secondo luogo, l’art. 1, comma 831 bis, è stato introdotto dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (entrata in vigore il 31 luglio 2021), in sede di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e prevede che «il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione».
Quindi, la citata disposizione normativa, in vigore dal 31 luglio 2021, prevedendo l’obbligo di versamento del canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, non può che trovare applicazione dal 1° gennaio 2022.
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