Trattamento accessorio – La Corte dei Conti ribadisce l’illegittimità delle costituzioni tardive del Fondo e della contrattazione “postuma”
In linea con i precedenti orientamenti della magistratura contabile (già espressi nella deliberazione n. 64/2022/PRSE), la Sezione regionale della Corte dei Conti torna a fare chiarezza sulla tempistica del procedimento di erogazione del trattamento accessorio.
Il principio cardine è quello della fisiologica conclusione entro l’anno di riferimento, rendendo di fatto illegittime le attività svolte “in sanatoria” oltre il 31 dicembre.
Il Ciclo Annuale del Fondo: Una Procedura Vincolata
L’intero iter amministrativo e contabile non può essere frammentato o posticipato. La Sezione sottolinea come i tre pilastri della gestione del personale debbano necessariamente esaurirsi nell’esercizio di competenza:
- Stanziamento in bilancio delle risorse.
- Costituzione del Fondo, necessaria per l’apposizione del vincolo di destinazione.
- Sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo (CDI) per la definizione dei criteri di riparto.
Gli “Effetti Patologici” della Gestione Tardiva
Agire a posteriori non è una mera irregolarità formale, ma genera distorsioni sostanziali. La Corte individua diverse criticità derivanti dalla contrattazione tardiva:
- Rendicontazione al MEF: Secondo l’art. 40 bis, c.3, del D. Lgs. 165/2001, l’Amministrazione deve inviare una relazione annuale certificata dall’Organo di revisione. Tale certificazione serve a verificare non solo i vincoli finanziari, ma anche l’effettiva applicazione di criteri di premialità e merito.
- Selettività e Performance: Stabilire criteri di riparto quando i risultati si sono già manifestati altera la natura stessa del trattamento accessorio. La contrattazione postuma rischia di trasformarsi in una distribuzione “a pioggia”, priva di quella funzione incentivante legata alla valutazione della performance individuale e delle progressioni economiche.
Il principio contabile: Le verifiche dell’Organo di revisione devono essere effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione a cui la contrattazione si riferisce, non ex post.
Le Conseguenze per il Personale: Il Rischio Perdita Risorse
Oltre ai profili di illegittimità, la costituzione del Fondo oltre l’anno di riferimento produce danni diretti ai lavoratori. Sotto il profilo contabile, infatti:
- La quota di risorse vincolate nel risultato di amministrazione viene limitata alla sola parte obbligatoria prevista dal CCNL.
- Si preclude, di conseguenza, la possibilità di liquidare la quota variabile del trattamento accessorio.
In sintesi, il ritardo amministrativo non solo espone l’ente a rilievi di natura contabile, ma penalizza economicamente i dipendenti, riducendo le risorse effettivamente distribuibili a causa del mancato rispetto del principio di annualità.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 172/2025/PRSE