È stato sanzionato un Comune per aver illegittimamente indetto una gara autonoma per il servizio di trasporto scolastico, in violazione del Codice degli Appalti e del DPCM dell’11 luglio 2018 che prevede l’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori per determinate categorie merceologiche, tra cui rientra il trasporto scolastico.
Secondo ANAC, il Comune non ha fornito una motivazione valida per giustificare la deroga a tale obbligo e non ha nemmeno verificato concretamente la possibilità di stipulare un contratto con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore.
L’Autorità ha rilevato che il comportamento del Comune è lesivo dei principi di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, e potenzialmente antieconomico per aver avviato una procedura autonoma senza un reale tentativo di collaborazione con il soggetto aggregatore.
Inoltre, viene evidenziato come il Comune, pur avendo i dati necessari, non abbia collaborato per valutare la possibilità di affidamento tramite il Consorzio e si sia persino rifiutato di intraprendere le interlocuzioni previste, basandosi su una presunta inadeguatezza dell’importo stimato non dimostrata.
Si sottolinea il contrasto dell’operato del Comune con la normativa vigente, anche considerando che lo stesso Consorzio individuato dal soggetto aggregatore era stato poi “sollecitato a partecipare” alla gara autonoma indetta dal Comune, senza che quest’ultimo avesse dimostrato i vantaggi economici e i benefici attesi dalla sua scelta di procedere autonomamente.