Chiarite le modalità di pubblicazione dello “Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi”: no alla separazione dei dati preesistenti, sì a un’unica partizione temporale.
Con il Parere Anticorruzione approvato il 14 gennaio 2026, l’ANAC ha fornito importanti precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013.
Il caso nasce dal quesito posto dal Responsabile della Trasparenza di un’agenzia governativa, che proponeva una riorganizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) volta a snellire lo scadenziario corrente.
La proposta dell’Ente: uno “Scadenziario” a due velocità
L’agenzia governativa aveva ipotizzato di circoscrivere la cartella “Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi” solo alle novità introdotte negli ultimi cinque anni. La proposta prevedeva:
- L’eliminazione dei dati relativi a obblighi preesistenti dalla cartella principale.
- Lo spostamento di tali informazioni in un’apposita cartella denominata “Archivio”, suddivisa per annualità.
L’obiettivo dell’ente era quello di dare maggiore risalto agli obblighi effettivamente “nuovi”, declassando quelli consolidati in una sezione storica.
Il “No” di ANAC: prevale la successione temporale
L’Autorità ha respinto nettamente questa impostazione. Secondo l’ANAC, la proposta di creare un archivio separato per gli obblighi più datati non è condivisibile poiché contrasta con il quadro normativo vigente, in particolare con il DPCM 8 novembre 2013.
L’Autorità ha ribadito che:
- Unicità della partizione: Tutti i dati devono implementare l’unica sezione denominata “Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi”.
- Organizzazione cronologica: La sezione deve essere organizzata secondo una “successione temporale basata sulla data di inizio dell’efficacia dell’obbligo”.
La frammentazione dei dati in cartelle “Archivio” rischierebbe di rendere meno immediata la consultazione e di alterare la logica di trasparenza voluta dal legislatore.
L’estensione allo “Scadenziario Fiscale”
Il parere dell’Autorità si spinge oltre, offrendo un suggerimento metodologico anche per gli adempimenti tributari.
L’ANAC ritiene opportuno che anche la sezione “Scadenzario Fiscale” segua la medesima logica di integrazione.
Gli obblighi dichiarativi e gli adempimenti tributari che risultano ancora efficaci dovrebbero confluire nella sezione generale degli obblighi amministrativi, arricchendo il quadro informativo a disposizione del cittadino e dell’impresa, evitando duplicazioni o dispersioni di informazioni in sottosezioni scarsamente collegate.
Gestione dei dati obsoleti: la sezione “Dati ulteriori”
L’Autorità non preclude totalmente la possibilità di distinguere tra obblighi nuovi e consolidati, ma ne definisce rigidamente il perimetro:
- Fase transitoria: È permesso mantenere, al momento, una partizione separata per adempimenti fiscali o obblighi “non di nuova introduzione”.
- Destinazione finale: Solo una volta decorsi i cinque anni, o qualora l’obbligo non sia più efficace, tali informazioni possono confluire nella sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”.
Conclusioni per i Responsabili della Trasparenza
Il parere del 14 gennaio 2026 conferma l’orientamento dell’ANAC verso una trasparenza “dinamica ma unitaria”.
Per le Pubbliche Amministrazioni, il messaggio è chiaro: la semplificazione non deve passare per la creazione di archivi che rendano difficoltosa la ricostruzione cronologica degli obblighi imposti a cittadini e imprese. Lo scadenziario deve restare un flusso continuo e ordinato nel tempo.