EDILIZIA E URBANISTICA – PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

TELEFISCO 2021, ANCHE IMPRESE NON ELENCATE NEL DLGS 152/06 SONO CONSIDERATI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

Ricordiamo che il decreto legislativo 116/2020 ha apportato modifiche al Dlgs 152/2006 (Testo unico ambientale, Tua), in parte entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.
L’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), considera “rifiuti urbani” i «rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies».
L’articolo 184 del Tua, come modificato dal decreto legislativo 116/2020, dispone al comma 2 che sono rifiuti urbani quelli di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); mentre al comma 3, lettera c) sono qualificati rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2».
Rispetto ai mutamenti normativi sovracitati, il Mef ha pubblicato i chiarimenti riferiti a quesiti sul Telefisco 2021, in materia di prelievo sui rifiuti.
I quesiti riguardano: se le attività industriali siano comunque tenute al pagamento della quota fissa e se le attività industriali, producendo comunque rifiuti urbani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (come uffici, mense, eccetera), siano tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento a tali superfici.
Il Mef risponde che le imprese industriali devono continuare a pagare la Tari sulle aree diverse da quelle di lavorazione, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui al Dlgs 116/2020. Ai fini della nuova esclusione della quota variabile di tariffa, occorre che l’operatore economico si impegni per cinque anni a conferire a un soggetto abilitato la totalità dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza, si potrà applicare la riduzione prevista dalla normativa Tari, ma solo qualora sia dimostrato l’avvio al riciclo di tutto o parte dei rifiuti prodotti.
 
Risposta Mef

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