Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto fiscale che introduce importanti novità, la più attesa delle quali è la proroga al 21 luglio 2025 per il versamento delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, senza alcuna maggiorazione dello 0,40%.
Questa proroga, fortemente richiesta dalle associazioni di categoria e legata principalmente alle nuove regole del concordato preventivo biennale, riguarda circa 4,6 milioni di partite IVA.
Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha chiarito che il differimento si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), noti anche come “pagelle fiscali”.
La proroga è estesa anche a chi presenta cause di esclusione dagli ISA, alle partite IVA in regime di minimi o forfettario (flat tax), e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con gli stessi requisiti ISA. Inoltre, come specificato nella relazione illustrativa, il differimento include i versamenti dell’imposta sostitutiva per chi ha aderito al concordato.
Il Nuovo Calendario Fiscale e le Altre Misure
Il nuovo calendario fiscale consente di saldare i conti delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA fino al 21 luglio senza maggiorazioni. Le somme aggiuntive saranno dovute solo dal 22 luglio al 20 agosto, permettendo a contribuenti e intermediari di liquidare il primo acconto 2025 e il saldo 2024 entro il 30 luglio con una piccola maggiorazione, ma in tempo per la pausa estiva di agosto. Elbano de Nuccio, presidente dei commercialisti, ha ringraziato il Ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta, in linea con i principi di compliance e collaborazione.
Il decreto legge interviene anche su altre scadenze e aspetti fiscali:
- Delibere IMU: 74 comuni potranno riapprovare le delibere per adeguare le aliquote ai parametri standard entro il 15 settembre prossimo.
- Disallineamento da Ibridi: Il termine per presentare la documentazione relativa al cosiddetto disallineamento da ibridi (per imprese che operano in più Stati) è prorogato al 31 ottobre, in coincidenza con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024. Questo dà più tempo alle imprese globalizzate per la documentazione anti-sanzioni, la cui scadenza era fissata al 30 giugno.
- Dichiarazioni dei Redditi e IRAP: Le dichiarazioni in scadenza il 31 ottobre 2024 ma presentate entro l’8 novembre 2024 saranno considerate tempestive, senza l’applicazione di sanzioni, ma anche senza la possibilità di rimborso per chi avesse già effettuato il ravvedimento operoso.
Interventi Mirati e Novità su Spese, IVA e Vino
Il decreto affronta anche questioni specifiche con interventi mirati e, di fatto, a costo zero:
- Spese di Trasferta: L’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta varrà solo per quelle sostenute in Italia.
- Lavoratori Autonomi: L’obbligo di non pagare in contanti le spese di rappresentanza viene esteso anche ai lavoratori autonomi. Le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica e professionale (incluse le STP) costituiranno redditi diversi con un’imposta sostitutiva del 26%.
- Split Payment IVA: Viene interrotto lo split payment per le società quotate a partire dal 1° luglio, in linea con la scadenza dell’autorizzazione UE.
- Reverse Charge nella Logistica: Per contrastare le frodi, il decreto amplia il reverse charge nella logistica al settore del trasporto, eliminando i riferimenti a prevalenza di manodopera e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L’opzione può essere esercitata dall’intera catena, e la facoltà espressa da un subappaltatore non vincola gli altri.
- Filiera Vitivinicola: Viene anticipata l’entrata in vigore della norma che consente la produzione di vino dealcolato entro 1.000 ettolitri annui alla data di pubblicazione delle regole attuative, anziché il 1° gennaio 2026, per consentire al settore di avviare la produzione.
- ETS e Imprese Sociali: Il decreto prende atto dell’autorizzazione UE sul nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle imprese sociali (limitatamente agli utili accantonati a riserva), che scatterà dal 1° gennaio 2026.
Questo pacchetto di misure mira a semplificare gli adempimenti fiscali per diverse categorie di contribuenti, adattandosi alle nuove normative e alle esigenze del tessuto economico italiano.