Con riferimento all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani si rimanda all’art. 198, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare: la assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) , ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e d)”.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di cassazione precisando che, in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l’impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
Sentenza del 01/07/2024 n. 461 – CGT2G Abruzzo – Sezione 1