La presunzione di produttività dei rifiuti per le aree e gli immobili non è assoluta. Un contribuente può validamente opporsi alla pretesa tributaria dimostrando l’inidoneità oggettiva delle aree a generare scarti.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di I grado di Latina, con la sentenza n. 37/2026, depositata lo scorso 7 gennaio.
Il caso: La prova dell’inidoneità dell’area
La controversia riguardava la tassabilità ai fini TARI di superfici che il contribuente riteneva non idonee alla produzione di rifiuti.
Secondo il collegio laziale, presieduto dal relatore Costantino Ferrara, il contribuente ha il pieno diritto di fornire la prova contraria per ribaltare la presunzione di legge che grava su ogni immobile potenzialmente atto a produrre rifiuti.
Il punto cardine della decisione risiede nello strumento utilizzato per tale prova: la perizia giurata. Questo documento tecnico è stato considerato idoneo a certificare che determinate aree, per le loro caratteristiche strutturali o funzionali, non possono essere assoggettate al prelievo.
La gerarchia delle prove nel processo tributario
La sentenza è di particolare rilievo perché chiarisce come il contribuente possa assolvere l’onere della prova a suo carico. La CGT di Latina sottolinea che:
- La presunzione di produttività è il punto di partenza per l’Ente impositore.
- Tale presunzione è relativa (iuris tantum) e non assoluta.
- La perizia tecnica, specialmente se giurata, assume un valore probatorio determinante nel documentare lo stato dei luoghi e l’impossibilità oggettiva di produrre rifiuti urbani o assimilati.
Conseguenze per i contribuenti e le imprese
Questa pronuncia offre una via d’uscita concreta alle imprese e ai proprietari di immobili che si trovano a pagare la TARI su superfici che, di fatto, rimangono inerti o sono dedicate a lavorazioni che non generano rifiuti conferibili al pubblico servizio.
“L’accertamento tecnico prevale sulla presunzione astratta: se l’area è inidonea a produrre rifiuti, l’imposta non è dovuta, a prescindere dalla destinazione catastale dell’immobile.”
Conclusioni: Un onere probatorio rigoroso
Sebbene la sentenza n. 37/2026 apra la strada a una maggiore tutela, resta inteso che l’onere della prova grava interamente sul contribuente.
Non basta una semplice dichiarazione sostitutiva; occorre una documentazione tecnica dettagliata (come la perizia richiamata dai giudici di Latina) che non lasci spazio a dubbi sull’incompatibilità dell’area con il ciclo dei rifiuti.
Sentenza n. 37/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Latina