La bolletta Tari può essere immediatamente impugnata dinanzi al giudice tributario anche prima della sua scadenza. Lo ha affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1797/2023.
Per la Cassazione il ricorso è fondato, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili rientra nell’articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ma non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria.
Tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.