Tutte le aree frequentate da persone sono potenzialmente produttrici di rifiuti. Quindi sono soggette alla Tari. La regola vale anche per le aree adibite a parcheggio. La tassa va applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali e aree scoperte.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con un’ordinanza recente. Per la Suprema corte, la società contribuente è tenuta a pagare il tributo per i parcheggi, al di là del fatto che si tratti di aree coperte o scoperte, «in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva».
Infatti, «le aree frequentate da persone sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi».
I parcheggi non possono neppure essere considerati aree pertinenziali non soggette al pagamento. A questo proposito, la commissione tributaria regionale di Bari ha stabilito che i parcheggi degli ipermercati e dei centri commerciali sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Anche in questo caso si tratta di aree operative, potenzialmente produttive di rifiuti. La mancata produzione di rifiuti deve pertanto essere dimostrata caso per caso dall’impresa che occupa gli immobili.
Nella disciplina della tassa è prevista una distinzione tra aree operative e pertinenziali. L’area assoggettata a parcheggio o quella destinata ad area di manovra dei mezzi adibiti al trasporto sono operative, essendo indispensabili all’esercizio dell’attività commerciale. A meno che l’interessato non provi con apposita denuncia e idonea documentazione di avere diritto all’esonero dal prelievo.
In questo senso si era già espressa la Corte di cassazione con una sentenza nella quale afferma un principio innovativo, qualificando i parcheggi come aree scoperte operative. Non sono soggette alla Tari le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come un cortile o un giardino condominiale, un’area di accesso ai fabbricati civili e così via. Si intende, infatti, per area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
Sono esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Rimangono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell’ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti. Dunque, o l’area non viene considerata operativa oppure il contribuente non può dimostrare che un parcheggio non produca rifiuti.