Nella Sentenza, la Suprema Corte rileva che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza:
– della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita,
– dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarità” con l’attività propriamente agricola;
– della permanenza della principalità di quest’ ultima rispetto all’altra.
La connessione e la complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, tuttavia, non vale ad escludere la tassazione in oggetto per la prima di tali attività, ovviamente nei limiti delle relative superfici, né può giustificare l’applicazione della (inesistente – a dire della ricorrente) tariffa agricola (che concerne, in realtà, un rifiuto speciale), dovendo sul punto aggiungersi che l’art. 24 del regolamento comunale Tarsu esclude dal computo della tariffa “i fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura”, ma non anche le strutture dedite all’attività agrituristica.