Il TAR per la Toscana ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso presentato da Fastweb S.p.A. e Fastweb Air S.r.l. contro il Comune di Pescia.
Oggetto del ricorso era la delibera della Giunta Comunale di Pescia n. 13 del 4 febbraio 2020, intitolata “sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale di Pescia e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica presa di posizione politico/amministrativa e atto d’indirizzo alla struttura burocratica comunale”.
Il Comune di Pescia, con tale atto, aveva espresso la propria contrarietà al programma di assegnazione delle frequenze per il 5G, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, e aveva approvato una serie di iniziative basate sul principio precauzionale.
Le Richieste della Delibera di Pescia
La delibera, qualificata come “atto d’indirizzo per la struttura burocratica comunale”, conteneva, tra gli altri, i seguenti punti:
- Contrarietà a qualsiasi sperimentazione del 5G sul territorio amministrato.
- Parere negativo sull’estensione della tecnologia 5G finché non sarà garantita la completa sicurezza, promuovendo soluzioni alternative come il cablaggio (fibra ottica).
- Astensione dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi al 5G che possano condurre a un aggravamento delle condizioni di insalubrità ambientale.
- Promozione di un tavolo tecnico sanità/ambiente e di un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario.
Il Vizio di Inammissibilità per Difetto di Interesse
La ricorrente, Fastweb (assegnataria di diritti d’uso per frequenze 5G), aveva impugnato la delibera sollevando una pluralità di censure.
Il TAR, tuttavia, ha accolto l’eccezione di inammissibilità, evidenziando come la giurisprudenza ritenga che gli atti di indirizzo, programmatici e privi di valenza provvedimentale, non producano una lesione attuale di una posizione giuridica sostanziale.
Nel caso specifico, la delibera era espressamente qualificata come un “atto d’indirizzo per la struttura burocratica comunale” e non conteneva un divieto autoapplicativo di localizzare strutture 5G, a differenza di altri atti precedentemente annullati dalla giurisprudenza.
Gli effetti lesivi diretti, autonomi e immediati si sarebbero potuti produrre solo all’esito di eventuali atti applicativi, che non sono intervenuti.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che:
- L’atto impugnato ha un carattere non provvedimentale, ma contiene iniziative a carattere politico e di promozione di “tavoli tecnici”.
- La ricorrente non ha individuato successive manifestazioni amministrative concretamente lesive dei propri interessi legittimi.
- La natura dell’atto è considerata non vincolante e contra legem, in quanto emanato da un organo ritenuto incompetente (la Giunta anziché il Consiglio Comunale per la programmazione degli interventi) per l’imposizione di un divieto generalizzato.
Per queste ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili.