Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti presentati da Hmc Premedical S.p.A., confermando l’aggiudicazione del Lotto n. 54 di una gara d’appalto all’azienda Alse Medica S.r.l..
La sentenza, pubblicata il 12 settembre 2025, chiude il contenzioso relativo a una procedura aperta telematica per la fornitura biennale di dispositivi medici per anestesia e rianimazione all’ASL Roma 2.
Oggetto del Contenzioso e Requisiti Contestati
Il ricorso era stato presentato da Hmc Premedical S.p.A. (originariamente Dimar S.p.A.) contro l’ASL Roma 2 e nei confronti della controinteressata Alse Medica S.r.l..
L’oggetto specifico della controversia era l’aggiudicazione del Lotto n. 54, per un importo a base d’asta biennale di € 1.482.000.
Hmc Premedical S.p.A., classificatasi seconda, sosteneva che l’aggiudicataria Alse Medica avrebbe dovuto essere esclusa poiché la maschera offerta non rispettava i requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato.
In particolare, venivano contestate le seguenti caratteristiche della maschera offerta da Alse Medica (commercialmente denominata “Starmask”):
- Assenza di un “doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO2”.
- Mancanza dei “cinque rebbi”.
- Assenza della “valvola PEEP amagnetica”.
- Assenza della taglia “M” nel range delle misure offerte.
La Decisione del TAR e il Principio di Equivalenza
Il TAR Lazio ha ritenuto infondato il ricorso, basando la sua decisione sull’applicazione del principio di equivalenza.
Il Collegio ha sottolineato che:
- Il principio di equivalenza si applica anche ai requisiti minimi obbligatori se hanno carattere “funzionale”, non solo a quelli “strutturali”.
- L’ASL Roma 2 ha agito in ossequio al principio del favor partecipationis e ha applicato il principio di equivalenza, soprattutto dopo aver riscontrato che le caratteristiche tecniche descritte nella lex specialis del lotto potevano essere proprie di un solo operatore commerciale.
- Imporre l’accettazione di un prodotto esattamente corrispondente a tutti i parametri descritti (che coincidevano con quelli del prodotto della ricorrente) avrebbe violato il principio di equivalenza e le fondamentali esigenze di tutela concorrenziale e “par condicio”.
- L’equivalenza mira a prevenire una irragionevole limitazione della concorrenza, intendendo le caratteristiche minime come vincolanti quoad effectum (quanto al risultato) e non nel quomodo (quanto al modo).
Riguardo alle contestazioni specifiche, il TAR ha accertato la validità dell’offerta di Alse Medica, confermando che:
- Il “doppio ingresso” è assicurato tramite l’uso di un raccordo a Y.
- La maschera “SMASK-004X” possiede effettivamente 5 rebbi.
- L’assenza di amagneticità per la valvola PEEP non è stata ritenuta un requisito tale da condizionare l’esclusione, in virtù del principio di equivalenza e in relazione ai contesti clinici di utilizzo previsti.
- La maschera è stata offerta anche nella taglia “M”.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la “Relazione Tecnica” della Commissione di gara, impugnata con i motivi aggiunti, non costituiva una motivazione postuma illegittima, ma una legittima esplicazione tecnica dei profili oggetto del giudizio.
Condanna alle Spese
In conseguenza del rigetto, il TAR per il Lazio ha condannato Hmc Premedical S.p.A. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti costituite (ASL Roma 2 e Alse Medica S.r.l.).