Il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – del Lazio, Sezione Prima Ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da CT Service di Corrado Terranova contro la Federazione Italiana Scherma (FIS).
La sentenza, pubblicata il 27 maggio 2025, riguarda l’affidamento del servizio di produzione e regia per le dirette video-streaming dei grandi eventi FIS per la Stagione Agonistica 2024/2025.
I Fatti Chiave
CT Service ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della FIS n. 111 del 12 marzo 2025, pubblicata il 14 marzo 2025, con la quale il servizio è stato affidato allo Studio Marino di Massimiliano Marino. Il ricorso chiedeva l’annullamento di tale delibera e di tutti gli atti connessi, inclusa la valutazione di idoneità dei requisiti dello Studio Marino e l’avviso di richiesta di offerta economica. CT Service ha inoltre domandato la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’aggiudicazione e subentrare nell’esecuzione del servizio.
La procedura contestata era stata indetta con un avviso del 18 febbraio 2025, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/23. CT Service, pur avendo partecipato alla procedura, ha contestato l’affidamento diretto a Studio Marino, sostenendo che quest’ultimo non possedeva i requisiti di esperienza richiesti e che la stazione appaltante non avrebbe rispettato i criteri predefiniti per l’affidamento.
Le Motivazioni del TAR
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per “carenza d’interesse”, accogliendo l’eccezione della Federazione Italiana Scherma. La motivazione principale risiede nell’applicazione del principio di rotazione.
È emerso dagli atti che CT Service era l’affidataria uscente del medesimo servizio per gli anni 2023 e 2024. Il Collegio ha stabilito che, in virtù del principio di rotazione applicabile agli affidamenti diretti sottosoglia procedimentalizzati (art. 49 D. Lgs. n. 36/23), la ricorrente non avrebbe mai potuto conseguire l’affidamento.
Il Tribunale ha sottolineato che la presenza di più soggetti che avevano presentato manifestazioni d’interesse e che erano stati ritenuti in possesso dei requisiti di partecipazione rendeva inapplicabile la deroga al principio di rotazione, prevista dall’art. 49 comma 4 del D. Lgs. n. 36/23 solo in casi eccezionali e con rigorosa motivazione.
Infine, il TAR ha chiarito che la giurisprudenza citata da CT Service (Cons. Stato n. 3999/21) era riferita a una procedura negoziata comparativa, ontologicamente diversa dall’affidamento diretto oggetto del giudizio attuale, che, anche se preceduto da un’indagine di mercato, mantiene la sua natura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/23.
Per questi motivi, il TAR Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato CT Service al pagamento delle spese processuali in favore della Federazione Italiana Scherma, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
TAR Lazio, sez. I-quater, 27.5.2025 n. 10136