Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno è intervenuto su una questione cruciale sollevata da un Comune in seguito a una diffida prefettizia.
La diffida intimava all’Ente di procedere alla surroga di un Consigliere dimissionario, una procedura bloccata da comportamenti ostruzionistici in seno al Consiglio comunale.
Il caso specifico: numero legale e ostruzionismo
La richiesta di parere è stata avanzata dal Segretario generale del Comune, che ha evidenziato le difficoltà incontrate durante le sedute consiliari.
A seguito delle dimissioni di un Consigliere/Assessore, era stata avviata la procedura di surroga con il primo dei non eletti. Tuttavia, la seduta del 3 aprile 2025 è stata interrotta per mancanza del numero legale, a causa dell’abbandono dell’aula da parte di alcuni Consiglieri.
Nella seconda convocazione, il giorno successivo, nonostante la presenza di 12 Consiglieri (6 di maggioranza, Sindaco incluso, e 6 di minoranza), la votazione è stata paralizzata da quello che è stato definito come un comportamento ostruzionistico del gruppo di opposizione.
La surroga: atto dovuto e principio di efficienza
Il Parere ministeriale è chiaro: la deliberazione di surroga è un atto dovuto. Richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2273/2021, il Ministero ha sottolineato che la surroga “non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche all’interno del Consiglio Comunale”.
Permettere tali comportamenti violerebbe il principio di regolare funzionamento degli Organi elettivi e comprometterebbe la tenuta democratica dell’Ente.
Il DAIT ha inoltre richiamato la Sentenza del TAR Lombardia n. 549/2020, la quale ha dichiarato illegittimi gli interventi sostitutivi del Difensore civico regionale in materia di surroga.
Questo perché la surroga rientra nella legislazione elettorale e negli Organi di governo degli Enti Locali, materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.
Quorum ridotto per la seconda convocazione: interpretazione evolutiva per la stabilità
Nel caso esaminato, il Consiglio comunale, composto da 12 membri più il Sindaco, avrebbe potuto legittimamente deliberare in seconda convocazione con almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco (ossia con almeno 4 Consiglieri).
Questo secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento consiliare dell’Ente.
Il Ministero ha osservato che, sebbene tale norma sia stata formulata su un precedente quadro numerico, essa rimane applicabile nel contesto attuale grazie a un’interpretazione evolutiva, finalizzata a salvaguardare l’efficienza amministrativa.
Il Parere conclude ribadendo che la seconda convocazione di un Collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale per evitare la paralisi dell’Organo, in ossequio al principio di efficienza. Qualsiasi impedimento arbitrario alla surroga costituisce una lesione della democraticità dell’Ente.