APPALTI - CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI

SUBAPPALTO: CAMBIA LA QUOTA COMPLESSIVA RAGGIUNGIBILE. CHIARIMENTI ANAC

Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità ha affrontato il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.
Fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.
In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.
Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
L’impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante. Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent’anni di travagliato rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce, investendo la disciplina italiana.

Febbraio 2023

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
30 Gennaio 2023
31 Gennaio 2023
1 Febbraio 2023
2 Febbraio 2023
3 Febbraio 2023
4 Febbraio 2023
5 Febbraio 2023
6 Febbraio 2023
7 Febbraio 2023
8 Febbraio 2023
9 Febbraio 2023
10 Febbraio 2023
11 Febbraio 2023
12 Febbraio 2023
13 Febbraio 2023
14 Febbraio 2023
15 Febbraio 2023
16 Febbraio 2023
17 Febbraio 2023
18 Febbraio 2023
19 Febbraio 2023
20 Febbraio 2023
21 Febbraio 2023
22 Febbraio 2023
23 Febbraio 2023
24 Febbraio 2023
25 Febbraio 2023
26 Febbraio 2023
27 Febbraio 2023
28 Febbraio 2023
1 Marzo 2023
2 Marzo 2023
3 Marzo 2023
4 Marzo 2023
5 Marzo 2023