Il Consiglio di Stato ha stabilito un importante principio in materia di procedure di selezione interna e progressioni verticali nella Pubblica Amministrazione.
La decisione sancisce l’illogicità e l’illegittimità della richiesta ai dipendenti interni di allegare alla domanda di selezione documenti che sono già presenti nel loro fascicolo personale detenuto dall’Amministrazione stessa.
La Motivazione: Logica e Conoscenza Datoriale
La motivazione alla base della sentenza è duplice, toccando sia la logica che il diritto.
Il Giudice amministrativo ha chiarito che il datore di lavoro pubblico è già a conoscenza di tutti gli elementi utili alla valutazione del candidato:
- Conoscenza Acquisita: Titoli, esperienze professionali e background del dipendente sono stati già valutati nello svolgimento dei compiti quotidiani e sono sistematicamente raccolti e aggiornati nel fascicolo personale in possesso della PA.
- Contrasto Logico: Richiedere la ripresentazione di tali atti è considerato illogico, poiché si costringe il dipendente a fornire dati che l’Amministrazione detiene e ha l’obbligo di consultare.
Il Principio del “Once Only”
A supporto di tale decisione, la sentenza invoca il principio del “once only” (una volta sola), che mira alla semplificazione e all’efficienza amministrativa:
La PA non può imporre ai propri dipendenti oneri di allegazione o certificazione di fatti già noti o certificati nei propri archivi.
Pretendere la ripresentazione di documenti già acquisiti risulta antigiuridico, in quanto appesantisce inutilmente la procedura sia per il candidato che per l’ufficio.
Le Nuove Regole per le Progressioni Verticali
Secondo la sentenza, quando un dipendente si candida a una progressione verticale, la procedura corretta che la PA deve seguire è la seguente:
- Consultazione Diretta: L’Amministrazione ha il dovere di consultare il fascicolo personale del dipendente.
- Valutazione Comparativa: Si procede alla valutazione comparativa utilizzando i dati già disponibili agli atti.
Di conseguenza, è vietato chiedere al candidato di allegare documenti già disponibili ed è illegittimo escluderlo dalla selezione per la mancata allegazione di tali atti.