L’ANAC è intervenuta duramente nei confronti di un Comune umbro riguardo una Gara europea per un Partenariato Pubblico Privato (PPP).
L’oggetto della gara era la progettazione, costruzione e gestione dell’Impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo stimato in 25,7 milioni di Euro.
L’Autorità ha intimato all’Amministrazione comunale di annullare in autotutela il Bando e il Disciplinare di gara, poiché una clausola della lex specialis è stata ritenuta incoerente e incompatibile con la natura della finanza di progetto.
L’Incompatibilità della “Componente Zero”
Il punto critico sollevato da ANAC riguarda la decisione del Comune di attribuire un punteggio pari a zero all’offerta economica presentata dai concorrenti.
Secondo l’Autorità, questa scelta è contraddittoria rispetto alla logica stessa del project financing e viola gli artt. 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti pubblici).
Sebbene ANAC riconosca la discrezionalità dell’Ente concedente nel bilanciare i pesi tra gli elementi tecnici e quelli economici dell’offerta, è stato chiarito che “non si può totalmente prescindere dalla valutazione della componente quantitativa”.
La componente economica, infatti, è un elemento essenziale per verificare la sostenibilità economico-finanziaria di un’operazione complessa come il PPP.
Snaturata la Logica del Project Financing
La finanza di progetto è un meccanismo che trasferisce il rischio operativo ed economico all’Operatore privato, che investe capitali propri nella realizzazione e gestione dell’opera pubblica.
L’ANAC ha evidenziato come rendere irrilevante la componente economica dell’offerta equivalga a snaturare la logica del PPP.
Senza una valutazione economica significativa, diventa impossibile apprezzare adeguatamente il Piano Economico-Finanziario (PEF) e la capacità del concessionario di sostenere l’investimento nel lungo periodo.
In sintesi, l’Autorità ha stabilito che “non è compatibile con l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la decisione di attribuire peso pari a zero all’offerta economica”, poiché ciò svilisce l’elemento costitutivo della concessione e priva la Commissione giudicatrice di un fondamentale strumento di valutazione.
Obbligo di Autotutela e Rischio Ricorso
Il Comune umbro è ora chiamato ad adottare un provvedimento di autotutela per annullare i documenti di gara e procedere alla loro riformulazione nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti.
L’Amministrazione ha 15 giorni per comunicare all’ANAC la propria decisione. In caso di inerzia o mancato adeguamento, l’Autorità potrà promuovere direttamente ricorso giurisdizionale per la tutela dell’interesse pubblico.