PNRR, COME AFFIDARE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

STANZIONE: PNRR, CONIUGARE SVILUPPO E DIRITTI

È questo l’auspicio espresso dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nel suo intervento al convegno “PNRR occasione di sviluppo. Quali controlli e quale contributo della giustizia amministrativa”, organizzato da First Cisl, Federazione Italiana Reti e Servizi del Terziario, in collaborazione con Fondazione FIBA, a Castellabate.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un’occasione storica per il rilancio del sistema-Paese, ha evidenziato Stanzione. L’attuazione delle riforme deve infatti far tesoro dell’esperienza pandemica, affrontata dall’Europa e dall’Italia “senza mai porre un aut aut tra sanità e diritti individuali, tra solidarietà e libertà”.

In questa prospettiva, la protezione dei dati ha ormai assunto un ruolo centrale nel processo riformatore, tracciando la direzione attorno alla quale “imprimere al Paese un’innovazione sostenibile anche in termini di diritti e libertà”.

Il PNRR impone di ripensare la digitalizzazione della PA secondo una regia unitaria. Il processo di innovazione può infatti determinare miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, “ma anche notevoli rischi e disfunzionalità se non adeguatamente governato”.

La disciplina di protezione dati ha promosso anche nel pubblico una maggiore consapevolezza degli oneri da assolvere in tema di sicurezza. L’Autorità è pronta a potenziare quindi la propria azione di controllo e quella consultiva, a supporto delle amministrazioni e in difesa dei diritti dei cittadini.

Il Presidente Stanzione ha sottolineato come il capitale di dati gestito dalle Pubbliche amministrazioni deve formarsi secondo criteri di selettività, funzionalità istituzionale e qualità. “Necessaria, infatti non è tanto e non è solo, genericamente, una maggior quantità di dati, ma dati migliori, esatti, pertinenti, aggiornati”, ha affermato.

Bisogna infine fare attenzione alla sostenibilità del governo degli algoritmi. In attesa dell’Artificial Intelligence Act, sono il Regolamento generale per la protezione dati e direttiva 2016/680 a disciplinare la trasparenza algoritmica. Secondo tale principio, decisioni che abbiano effetti significativi sulla persona non possono essere esclusivamente rimesse all’algoritmo. Inoltre, ha ricordato Stanzione, l’interessato deve poter conoscere la logica sottesa alla decisione algoritmica comprendendo e, nel caso, contestandone anche l’esito.

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