Il TAR Sicilia si è pronunciato su un ricorso relativo a una procedura di condono edilizio avviata nel 2004 per sanare abusi su un immobile. La Soprintendenza di Messina nel 2022 aveva rigettato la richiesta di parere e ordinato la rimessione in pristino, basandosi su una propria circolare. Successivamente, il Comune nel 2024 ha rigettato l’istanza di condono richiamando il parere negativo della Soprintendenza.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale al TAR, contestando, tra l’altro, l’illegittimità dell’ordine di demolizione emesso dalla Soprintendenza, ritenuta priva di tale competenza in materia di condono.
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’ordine di ripristino emesso dalla Soprintendenza, annullando tale parte del provvedimento. I giudici hanno infatti stabilito che, nei procedimenti di condono edilizio, l’attività sanzionatoria e l’eventuale ordine di demolizione spettano al Comune, mentre la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non ha il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
Il TAR ha invece ritenuto infondate le censure di illegittimità derivata del diniego di condono espresso dal Comune, in quanto l’incompetenza della Soprintendenza nell’emettere l’ordine di demolizione non inficia la validità del diniego comunale.