Un comune campano con oltre 10.000 abitanti si è rivolto alla Corte dei Conti, sezione regionale Campania, per un chiarimento cruciale in materia di spesa per il personale.
L’ente ha evidenziato una situazione di grave difficoltà: con un tetto di spesa per il lavoro flessibile di poco più di 15.000 euro (ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010) e l’ulteriore onere per il personale alle dirette dipendenze degli organi amministrativi (art. 90 del TUEL), l’attuale capacità di spesa è ritenuta insufficiente.
A ciò si aggiunge una notevole diminuzione dei dipendenti di ruolo, che rende quasi impossibile qualsiasi assunzione a tempo determinato o l’incremento di unità necessarie per potenziare l’organico, in particolare l’ufficio di staff del Sindaco.
Il comune ha quindi chiesto alla magistratura contabile se fosse possibile adottare un provvedimento motivato che facesse riferimento, come parametro per la spesa del lavoro flessibile, a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a servizi fondamentali del comune. Tutto ciò, garantendo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001 e della normativa contrattuale.
La Risposta Negativa della Sezione Regionale Campania
La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la deliberazione n. 146/2025/PAR del 5 maggio 2025, ha fornito una risposta negativa al quesito del comune. Dopo un’approfondita analisi del quadro normativo e giurisprudenziale, la Sezione ha ribadito alcuni principi fondamentali.
I Limiti alle Deroghe per la Spesa del Personale Flessibile
Le pronunce precedenti della Sezione delle Autonomie (1/2017/QMIG e 1/2018/QMIG) e delle sezioni regionali Puglia (n. 83/2023/PAR) e Marche (n. 112/2024/PAR) hanno chiarito che il limite di spesa può essere “derogato” solo dagli enti locali di minori dimensioni. Nello specifico, si tratta di quei comuni che, nel 2009, avevano sostenuto una spesa modesta (o erano privi di spesa storica) per i rapporti di lavoro flessibile. Soltanto per questi enti è possibile fare riferimento, come parametro utile, a quella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via eccezionale, a un servizio essenziale.
Le Uniche Deroghe Possibili
Ferme restando le eccezioni per i piccoli comuni, la Corte ha sottolineato che le uniche deroghe possibili sono quelle espressamente contemplate dal legislatore per fronteggiare specifiche situazioni. L’interpretazione di tali deroghe deve essere, per sua natura, di stretta interpretazione, il che significa che non possono essere estese a casi non esplicitamente previsti.
Le Differenze del Caso in Esame
La Corte dei Conti ha evidenziato che la condizione del comune istante si discosta significativamente dalle ipotesi contemplate nella giurisprudenza richiamata. Innanzitutto, l’ente in questione è di media grandezza, diversamente dai piccoli comuni cui sono concesse le deroghe. In secondo luogo, il comune dispone comunque di un tetto di spesa esistente e non irrisorio, che consentirebbe, ad esempio, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro flessibile incaricato nel ruolo di staff del Sindaco.
Infine, la richiesta di potenziamento dell’organico era specificamente riferita all’ufficio di staff del Sindaco. Tale funzione, secondo i magistrati campani, non rientra tra le ipotesi derogatorie previste dalla normativa, le quali, come già detto, sono da intendersi in senso restrittivo.
Conclusione della Corte: No a Nuove Eccezioni
In definitiva, i magistrati della Campania hanno rilevato una marcata diversità tra la situazione presentata dal comune e le ipotesi di deroga contemplate dalla giurisprudenza consolidata. La decisione ribadisce la rigidità dei vincoli di spesa per il personale flessibile, specialmente per gli enti di medie dimensioni, limitando severamente la possibilità di introdurre nuove eccezioni al di fuori di quelle espressamente previste dalla legge.