Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un parere che fa chiarezza sulle funzioni esercitabili dal Vicesindaco in sostituzione del Sindaco.
Il quesito è sorto in seguito alla sospensione di un Sindaco, posto agli arresti domiciliari, e ha riguardato in particolare la possibilità per il Vicesindaco, che ne assumeva le funzioni, di partecipare e votare in Consiglio comunale.
La Questione del Voto in Consiglio
Il caso specifico, riguardante un Comune con oltre 15.000 abitanti, sollevava un dubbio cruciale: il Vicesindaco, che ricopre anche il ruolo di Assessore delegato e sta sostituendo il Sindaco sospeso, può esercitare il diritto di voto in Consiglio comunale per l’approvazione di atti fondamentali come il bilancio di previsione?
La Risposta del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, basandosi su pareri consolidati del Consiglio di Stato, ha fornito una risposta chiara e inequivocabile: il Vicesindaco non può svolgere il ruolo di Consigliere comunale con diritto di voto.
Questo principio si fonda sulla non delegabilità delle funzioni consiliari, che spettano esclusivamente al soggetto eletto.
Il diritto di voto in Consiglio è un potere strettamente personale e inalienabile, conferito direttamente dall’elezione. Anche se un Vicesindaco può assumere le funzioni amministrative del Sindaco, ciò non gli conferisce il potere di intervenire e votare in seno al Consiglio.
Questa interpretazione rafforza un principio cardine del sistema democratico locale: la rappresentanza e il potere decisionale del Consiglio appartengono unicamente agli eletti, preservando così l’integrità del mandato e la separazione dei ruoli all’interno dell’amministrazione comunale.