La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9120/2025 ha chiarito i margini di manovra concessi all’operatore economico in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, soprattutto in presenza di una sopravvenienza normativa come il rinnovo del CCNL applicato al personale.
Il principio cardine è che l’intangibilità dell’offerta presentata riguarda unicamente il saldo finale (corrispettivo complessivo richiesto) e le voci specifiche imposte dalla lex specialis; tutte le altre voci di costo (come manodopera, derrate, ecc.) possono essere ricalibrate.
I Poteri Concorrenti in Caso di Sopravvenienza CCNL
Il rinnovo del CCNL dopo la presentazione delle offerte produce effetti duplici:
- Potere del RUP: Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha il dovere di rivalutare la congruità dell’offerta alla luce dei nuovi tabellari retributivi, poiché il costo della manodopera, essendo vincolato dalla legge e dalla contrattazione, è un onere imposto.
- Facoltà dell’Operatore Economico: L’operatore può ricalibrare le richieste giustificazioni per garantire la sostenibilità dell’offerta, in particolare per coprire l’incremento degli oneri della manodopera derivante dal nuovo CCNL.
La Ricalibratura Ammessa e il Saldo Finale
Nel caso in esame, l’operatore economico, dopo la richiesta di giustificazioni, ha proceduto a una ricalibratura interna delle voci di costo: ha agito su una voce flessibile (le derrate), ottenendo un nuovo sconto, e ha utilizzato il risparmio così generato per incrementare il costo della manodopera e coprire gli aumenti retributivi imposti dal nuovo CCNL.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto questo modus operandi non scorretto, purché:
- Saldi Finali Salvaguardati: L’importo complessivo finale dell’offerta originaria deve rimanere costante. Una modifica del corrispettivo totale configurerebbe un’inammissibile alterazione dell’offerta.
- Aggiustamenti Leali: La ricalibratura deve essere basata su aggiustamenti “contabili” e leali, giustificati dall’obiettivo di assicurare la copertura del rincaro degli oneri per la manodopera e superare la cosiddetta “prova di resistenza” dell’offerta.
Il Principio Giurisprudenziale
La giurisprudenza amministrativa (citata anche dal Consiglio di Stato) ammette in generale la possibilità per l’operatore di procedere a adeguate e leali ricalibrature delle voci di costo durante la verifica di anomalia:
L’intangibilità dell’offerta attiene solo «al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale».
Questo principio comunitario consente la “commistione” tra il costo della manodopera (imposto) e altre voci (flessibili, come la fornitura delle derrate), permettendo all’operatore di mantenere la sostenibilità economica in un contesto di sopravvenienza normativa.