Pasquale Stanzione in audizione al Senato: le nuove soglie d’età per l’accesso e i rischi di “precludere ogni trattamento” dei dati degli infraquindicenni.
Il dibattito politico sull’innalzamento della tutela dei minori nella dimensione digitale è entrato nel vivo con la discussione del nuovo testo del Disegno di Legge n. 1136.
Su questo tema cruciale, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, è intervenuto il 7 ottobre davanti alla Commissione 8a del Senato, evidenziando luci e ombre delle nuove disposizioni.
Il DDL mira a introdurre novità significative sull’accesso dei ragazzi ai social network e sul trattamento dei loro dati personali, con l’obiettivo di rendere l’esperienza online più sicura.
Le Nuove Soglie d’Età Proposte
Tra le principali modifiche previste, spicca l’intenzione di limitare l’attivazione di account sui social e sulle piattaforme di condivisione video solo agli ultraquindicenni.
La proposta di legge prevede anche l’innalzamento della soglia di età per il consenso digitale autonomo a 16 anni, con l’introduzione di specifici limiti sul ruolo dei genitori per la fascia tra i 15 e i 16 anni.
L’obiettivo, in linea di principio, è quello di rafforzare l’autonomia digitale progressiva, pur mantenendo una supervisione.
Le Incoerenze con il GDPR: Il “Lapsus Calami”
L’intervento di Stanzione si è concentrato sull’importanza di un’attenta lettura delle disposizioni, segnalando una possibile incoerenza con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) che rischia di produrre un effetto contrario a quello voluto.
Il Presidente ha evidenziato che:
“La limitazione della possibilità di prestazione del consenso genitoriale al trattamento dei dati del minore alla sola fascia compresa tra i 15 e i 16 anni rischia, in altri termini, di precludere ogni possibile trattamento di dati di minori infraquindicenni nel contesto digitale, persino se consentito dal genitore.”
Secondo il Garante, questa previsione non sarebbe in linea con l’Art. 8 del GDPR, che non contempla tale preclusione.
La norma europea, infatti, consente il trattamento dei dati personali degli infraquattordicenni relativi ai servizi della società dell’informazione con l’atto dispositivo dell’esercente la potestà genitoriale.
Stanzione ha suggerito che l’attuale formulazione possa essere l’effetto non voluto di un “lapsus calami“, e ha sollecitato un’urgente riflessione sul punto: pur volendo regolamentare l’autonomia dei 15-16enni, andrebbe comunque salvaguardata la possibilità per i genitori di prestare il consenso per il trattamento dei dati dei minori infraquattordicenni.
Il Ruolo Accresciuto del Garante e la Pedagogia Digitale
L’Autorità ha colto l’occasione per suggerire un ruolo più attivo e incisivo per il Garante nella tutela dei dati dei minori.
Nello specifico, è stato proposto di attribuire al Garante il potere di inibire servizi o disabilitare contenuti illeciti, anche se ospitati su piattaforme estere.
Questo potere, secondo l’Autorità, aumenterebbe significativamente l’efficacia della tutela, specialmente in un ambiente digitale globale. Inoltre, l’Autorità ha chiesto un ruolo maggiore nella definizione delle linee guida e nel monitoraggio dei trattamenti.
Infine, Stanzione ha richiamato l’attenzione sulla centralità della formazione e dell’educazione come pilastro della tutela:
“Il presupposto dell’uso consapevole del web è la promozione di un’adeguata pedagogia digitale, che consenta al minore di vivere l’esperienza del digitale in maniera responsabile.”
L’intervento del Garante sottolinea la necessità di raggiungere un delicato equilibrio: proteggere i dati personali dei minori e, allo stesso tempo, consentire la loro progressiva autonomia digitale, assicurando che la normativa italiana sia pienamente coerente con il quadro normativo europeo del GDPR.