Il Comune chiede se sussista l’obbligo di soccorso a favore di una srl, partecipata al 100%, che presenta da anni perditempo di esercizio e attualmente in liquidazione.
La richiesta concerne l’eventuale ripiano di spese e di soccombenza legale deriva da un giudizio di responsabilità nei confronti di un ex amministratore, approvato dall’assemblea dei soci.
Esaminate le norme del TUSP e richiamati i principi civilistici sulla limitazione della responsabilità del socio unico, la Sezione ha affermato il principio:
Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perditempo di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è concesso esclusivamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo.
L’ accantonamento di quotazione di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perditempo né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipante.
Tali principi devono anche essere in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria.
Delibera n. 31/2022/PAR