Una recente sentenza della Quarta Sezione del TAR Sicilia, la n. 2249/2025 del 15 ottobre, ha ridefinito la portata del silenzio-assenso nei procedimenti che coinvolgono la tutela paesaggistica e culturale, in particolare nei rapporti tra diverse amministrazioni pubbliche.
La controversia vedeva contrapposti il Comune di Pantelleria, ricorrente, e la Soprintendenza. Il Comune aveva impugnato il parere della Soprintendenza richiesto per l’approvazione del piano particolareggiato del centro storico.
Il parere era pervenuto con notevole ritardo: 186 giorni dopo la richiesta, ben oltre i termini previsti. L’ente locale ha quindi invocato l’operatività del silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della Legge n. 241/1990.
L’Articolo 17-bis Prevale nei Rapporti Inter-Amministrativi
I giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune, stabilendo un principio di grande rilevanza sistematica: l’articolo 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, che esclude in via generale il silenzio-assenso nei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici, si riferisce ai soli procedimenti autorizzatori promossi dai privati.
Tale esclusione non si applica ai rapporti interni tra amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici e pianificatori.
Secondo il TAR, l’articolo 17-bis della Legge n. 241/1990 disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra PA e sancisce un principio generale:
“Nei procedimenti pluristrutturati, ove l’amministrazione procedente debba acquisire l’assenso di altra amministrazione, il mancato rilascio entro i termini stabiliti dalla legge equivale ad assenso.”
La ratio di questo istituto è chiara: prevenire che l’inerzia di un’amministrazione possa paralizzare l’intero procedimento amministrativo e garantire la celere definizione di iter in cui convergono competenze diverse.
Pertanto, il silenzio-assenso previsto dall’Art. 17-bis ha una portata trasversale, applicandosi anche quando è richiesto il parere obbligatorio e vincolante di un’altra amministrazione (come, in questo caso, la Soprintendenza).
Inefficacia del Parere Tardivo e Ruolo della Legge Regionale
A rafforzare la decisione del TAR è intervenuto anche il richiamo alla Legge regionale n. 71/1978 che, nel caso specifico di pareri della Soprintendenza su piani particolareggiati in aree sottoposte a tutela, prevede espressamente la formazione del silenzio-assenso trascorsi due mesi dalla richiesta.
Di conseguenza, il parere emesso dalla Soprintendenza ben 186 giorni dopo la richiesta è stato ritenuto inefficace e l’atto deve essere considerato come se non fosse mai stato rilasciato.
Autotutela: L’Amministrazione Può Intervenire, Ma con il Contrarius Actus
Nonostante il silenzio-assenso si sia formato, il Primo Giudice ha voluto precisare che non viene meno la possibilità per la Soprintendenza di intervenire successivamente, esercitando l’autotutela.
Tuttavia, l’eventuale esercizio dell’autotutela deve seguire il principio del contrarius actus, già richiamato dalla giurisprudenza amministrativa: qualsiasi provvedimento volto a rimuovere o modificare l’assenso formatosi per silenzio (o l’atto finale del procedimento) dovrà seguire il medesimo procedimento di emanazione dell’atto che si intende eliminare o modificare.