ILLEGGITIMO IL TERMINE DI CONTRATTO DI LAVORO

SI PUÒ REGISTRARE UNA RIUNIONE DI LAVORO E CONSERVARNE IL SUPPORTO?

È lecito registrare una riunione di lavoro e conservare i relativi supporti per poi cederli ad alcuni colleghi in vista di un (loro) contenzioso con il datore di lavoro?
A giudizio del Tribunale di Venezia, sezione II civile, sentenza 2 dicembre 2021, n. 2286 (testo in calce), stando alle norme dettate in materia di protezione dei dati personali, certamente no. Non è lecito.
La registrazione aveva avuto ad oggetto una riunione di lavoro tenutasi nel novembre 2016 per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all’azienda. Essa era stata eseguita di nascosto, mediante un dispositivo sistemato in una tasca dei pantaloni o dell’impermeabile, da un lavoratore – il signor Beta – che al momento non poteva vantare esigenze neppure pre-difensive nei confronti del datore. La registrazione, in ogni caso, era stata conservata e poi messa a disposizione di alcuni colleghi che non avevano preso parte alla riunione e che, a distanza di due anni, l’avrebbero prodotta nelle rispettive cause di lavoro contro l’azienda.
Richiamando una pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. lav., sentenza n. 12534/2019), il giudice investito della controversia rammenta in particolare che la registrazione, per essere considerata lecita, deve essere eseguita “per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda” nonché “per precostituirsi un mezzo di prova” e a patto che sia “pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità”. Il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto (anche in una fase pre-contenziosa) “è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento e, pertanto, in caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di una delle sue basi giuridiche.
 
TRIBUNALE VENEZIA, SENTENZA N. 2286/2021

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