Il TAR Puglia ha emesso la sentenza n. 826 del 28 giugno 2024 in merito alla gara d’appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali per la durata di due anni. La gara era stata inizialmente aggiudicata a una società in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una società concorrente ha contestato l’esito della gara, adducendo motivi di violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di violazione delle norme di legge in materia di appalti pubblici. La ricorrente ha sottolineato l’irragionevolezza del giudizio di non anomalia dell’offerta vincente, e la contraddittorietà tra la valutazione tecnica e il giudizio di congruità dell’offerta stessa.
Il Comune ha respinto le accuse, mentre la società aggiudicataria non ha partecipato attivamente al giudizio, sebbene formalmente convocata.
Il TAR, dopo un’attenta analisi e una verifica tecnica disposta con ordinanza del 29 gennaio 2024, ha rilevato diverse irregolarità nell’offerta della società aggiudicataria. In particolare, è stata evidenziata una significativa variazione non giustificata dei costi della manodopera, nonché l’omessa considerazione dei costi relativi al responsabile del servizio e alle assenze del personale.
Alla luce delle evidenze emerse, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione della gara. Tuttavia, considerando la complessità della vicenda, il TAR ha deciso per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti coinvolte, mentre il compenso per il Verificatore è stato posto a carico del Comune e della società aggiudicataria.