L’ANAC ha fornito importanti precisazioni riguardo alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
I chiarimenti, che saranno pubblicati come una nuova FAQ nella sezione dedicata all’art. 66 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), riguardano due aspetti cruciali: la clausola di finanziamento e la contestualità dell’affidamento del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP).
Divieto di Subordinare i Compensi al Finanziamento
ANAC ha ribadito un principio fondamentale in materia di contratti pubblici:
Non è consentito inserire negli atti di indizione una clausola che subordini l’erogazione dei compensi per i servizi di ingegneria e architettura all’ottenimento del finanziamento dell’opera.
- Principio Generale: I compensi per i servizi tecnici, come per la generalità degli affidamenti, non possono essere vincolati all’esito positivo della domanda di finanziamento.
- Motivazione: Tale vincolo trasferirebbe sull’operatore economico un rischio non dovuto, contravvenendo alle regole di certezza del compenso.
L’Impossibilità di Affidare il DOCFAP Congiuntamente ad Altri Livelli Progettuali
L’Autorità ha fornito chiarimenti anche sulla possibilità di affidare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Esecutivo).
La risposta di ANAC è negativa, in quanto la normativa stabilisce una sequenza procedurale rigida che deve essere rispettata.
La Sequenza Procedurale Prevista
Il divieto è motivato dalla sequenza stabilita dall’Allegato I.7 del Codice dei Contratti:
- Quadro Esigenziale (Art. 1, All. I.7): Il documento preliminare che definisce le esigenze dell’Amministrazione.
- DOCFAP (Art. 2, All. I.7): Deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del Quadro Esigenziale e preliminare al DIP.
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) (Art. 3, All. I.7):
- Deve essere redatto dal RUP (Responsabile Unico del Progetto).
- È redatto in coerenza con il Quadro Esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP.
La Conclusione di ANAC
Il rispetto di questa sequenza procedurale preclude la possibilità che il DOCFAP, anche qualora l’ente decida di affidarlo a un soggetto esterno, possa essere affidato contestualmente ad un qualsiasi altro livello di progettazione (ad esempio, al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica).
La separazione è essenziale per garantire che le alternative siano valutate preliminarmente (DOCFAP) e che il documento di indirizzo (DIP) sia redatto dal RUP in modo informato, prima di procedere con l’affidamento della progettazione successiva.