Il Parere del DAIT affronta il tema della secretazione delle sedute consiliari, sottolineando l’importanza cruciale che il Regolamento comunale individui in forma analitica e tassativa i casi di esclusione della pubblicità.
Si tratta, infatti, di una deroga al principio generale di pubblicità fissato dal Legislatore.
Il caso esaminato nasce dalla richiesta di chiarimento di Consiglieri di minoranza, in merito alla decisione del Presidente del Consiglio comunale di secretare un punto all’Ordine del giorno (OdG) riguardante la residenza del Sindaco.
I Consiglieri contestavano l’inosservanza della corretta procedura prevista dal Regolamento per adottare tale decisione.
La Violazione Procedurale e la Necessaria Delibera Consiliare
Nel caso specifico, lo Statuto comunale prevede che le riunioni siano pubbliche, ma consente la seduta segreta se l’oggetto della discussione impone la tutela dei diritti di riservatezza.
Il Regolamento prevedeva che la seduta segreta potesse essere deliberata dal Consiglio su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere.
I Consiglieri contestavano due aspetti fondamentali:
- Mancanza di Delibera Consiliare: La decisione di trattare l’argomento in forma segreta era stata assunta dal solo Presidente del Consiglio, a seguito di una discussione in Conferenza dei Capigruppo, ritenuta insufficiente a sostituire la necessaria delibera del Consiglio comunale.
- Mancanza di Richiesta Motivata: La richiesta di seduta segreta, proposta personalmente dal Sindaco per tutelare la riservatezza dei propri familiari, non risultava sufficientemente formalizzata o motivata per giustificare l’azione unilaterale del Presidente.
Il DAIT ha implicitamente confermato che la competenza a deliberare la seduta segreta spetta all’Organo collegiale (il Consiglio), e non ad un organo intermedio come la Conferenza dei Capigruppo o al solo Presidente, se non diversamente specificato e in modo eccezionale.
Il Principio di Pubblicità e le Eccezioni Ammesse
Il Dipartimento richiama il disposto dell’art. 38, comma 7, del TUEL, che sancisce la pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, ammettendo deroghe solo nei casi tassativamente previsti dal Regolamento comunale.
Il principio di trasparenza dell’azione amministrativa consente eccezioni solo per motivi eccezionali quali l’ordine pubblico o l’esame di questioni che coinvolgono singole persone e richiedono un’effettiva esigenza di riservatezza.
Le Questioni Riguardanti Persone
Riferendosi a consolidate pronunce giurisprudenziali, il DAIT ribadisce che la seduta in forma riservata è giustificata quando:
- Il Consiglio è chiamato a esprimere apprezzamenti o giudizi discrezionali sulle qualità morali, intellettuali o economiche di una persona.
Al contrario, la seduta segreta non è necessaria se l’oggetto di discussione, pur concernendo una persona, riguarda:
- Meri accertamenti di fatto (attività vincolata).
- Provvedimenti che non sono fondati su una valutazione discrezionale.
Nel caso specifico del Sindaco, la finalità di riservatezza invocata è stata, di fatto, vanificata dalle sue successive dichiarazioni alla stampa in merito all’argomento secretato.
Conclusioni: L’Obbligo di Tassatività e la Discrezionalità del Consiglio
In conclusione, il DAIT stabilisce che, poiché la seduta segreta rappresenta una deroga al carattere pubblico stabilito dalla legge:
- Il Regolamento comunale deve individuare in forma analitica e puntuale i casi in cui è possibile l’esclusione della pubblicità.
- La possibilità di derogare alla pubblicità è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio, il quale deve adeguatamente motivare le ragioni del carattere riservato della seduta, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Friuli Venezia Giulia, Sentenza n. 464/2005).
Il parere evidenzia la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure regolamentari e la limitazione delle sedute segrete ai soli casi strettamente indispensabili per la tutela effettiva della riservatezza.