La delibera n. 245 del 18 giugno 2025 chiarisce che la mancata costituzione di una sede operativa idonea nei termini prescritti di gara configura il venir meno di un requisito di esecuzione, rendendo l’aggiudicazione impraticabile.
Una recente delibera di ANAC (n. 245, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 18 giugno 2025) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nel territorio provinciale di riferimento, nei tempi prescritti di gara.
L’Autorità ha stabilito che l’inadempimento a tale obbligo equivale al venir meno di un requisito di esecuzione, comportando l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere con l’aggiudicazione.
Il Caso di Parma: Manutenzione Ascensori e Sede Non Idonea
Il parere di precontenzioso di ANAC è scaturito da una procedura negoziata per la stipulazione di due accordi quadro relativi al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori negli edifici in gestione alla stazione appaltante a Parma e provincia.
La lettera di invito prevedeva che l’impresa aggiudicataria dovesse provvedere alla costituzione di una “sede operativa nel territorio provinciale nel termine perentorio di 25 giorni dall’aggiudicazione”.
Nel caso specifico, l’impresa che si era aggiudicata l’appalto aveva presentato inizialmente un contratto di locazione per un’unità immobiliare non idonea.
A fronte della richiesta della stazione appaltante, l’impresa aveva prodotto un nuovo contratto di locazione, ma questa volta per un’unità immobiliare ad uso residenziale, ritenuta nuovamente non idonea dalla stazione appaltante.
Di conseguenza, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, con l’aggiudicazione al secondo concorrente e l’escussione della garanzia nei confronti del primo.
Clausole Territoriali: Criterio Premiale, Non Requisito di Partecipazione
La delibera di ANAC offre anche un’occasione per riflettere sulle cosiddette clausole territoriali.
È noto che negli atti di gara è possibile inserire “criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”.
Tuttavia, ANAC ha ribadito che “il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato)”.
Di conseguenza, quando è necessario integrare i due principi, la clausola territoriale “appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”.
Nel caso analizzato, la clausola territoriale era stata correttamente posta come un mero requisito di esecuzione dell’appalto, e la sua mancata osservanza ha avuto le conseguenze previste.