NEI CONTRATTI ESCLUSI LA VERIFICA DI ANOMALIA È SEMPRE FACOLTATIVA

SE NON È STATO EMESSO ALCUN PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO LA NORMATIVA NON CONSENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI ACCERTARE LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA.

L’aggiudicataria  viene esclusa dalla gara, ritenendo la stazione appaltante applicabile la normativa antimafia, pur in assenza di interdittiva, e la ricorrenza di cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
L’impresa ricorre deducendo con il primo motivo che l’estromissione non può fondarsi sui richiamati artt. 83, 84 e 94 del D.lgs. n. 159/2011, che attribuiscono al solo Prefetto la competenza in tema di informativa antimafia.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 06/06/2022, n. 3808 

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