Il Consiglio di Stato ha ribadito l’illegittimità di un’ordinanza di demolizione di opere edilizie già oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) se l’amministrazione non ha emesso un provvedimento inibitorio entro i termini previsti dalla legge.
Il fatto:
- Un ente locale ha emesso un’ordinanza di demolizione per opere oggetto di tre SCIA presentate in momenti diversi.
- L’ente aveva inizialmente ordinato la sospensione dei lavori, ma non aveva mai emesso un provvedimento definitivo, e aveva poi taciuto in seguito alle successive SCIA presentate.
- Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, ritenendo che gli effetti delle SCIA si fossero consolidati.
La SCIA edilizia:
- Il provvedimento di sospensione dei lavori è di natura cautelare e temporanea, e perde efficacia se non seguito da un provvedimento definitivo nei termini di legge.
- L’ordinanza di demolizione è illegittima se adottata oltre il termine perentorio previsto dalla legge 241/1990 e in assenza dei presupposti per l’autotutela.
SCIA alternativa al permesso di costruire:
- Il Consiglio di giustizia amministrativa ha introdotto una distinzione per la SCIA in alternativa al permesso di costruire.
- In questo caso, il termine di 30 giorni non è considerato perentorio, e il potere di vigilanza dell’amministrazione rimane integro.
- La disciplina della Scia in alternativa al permesso di costruire, costituendo una deroga al regime ordinario, deve essere interpretata in modo rigoroso, senza che sia possibile procedere ad un’interpretazione estensiva o analogica.
Conclusione:
La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto dei termini procedurali nell’ambito delle SCIA edilizie, garantendo certezza del diritto e tutela degli operatori economici. Si sottolinea però, che nel caso di Scia alternativa al permesso di costruire, esiste una differenza sostanziale.
In sostanza, la sentenza evidenzia la necessità per le amministrazioni di agire tempestivamente e nel rispetto delle procedure, evitando di compromettere la legittimità dei titoli abilitativi già formati.