Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale
prestati a livello locale. Il decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
Inoltre assicura, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà
di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla
gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.
Nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.
Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto.