Chiarimenti sul rapporto tra il piano dei flussi di cassa e il bilancio di previsione per gli enti locali, in vista della scadenza per l’approvazione prevista dall’articolo 6 del decreto legge 155/2024.
Il piano dei flussi di cassa e il bilancio di previsione devono essere coerenti, in quanto entrambi esprimono i flussi di cassa attesi nell’esercizio. Il piano fornisce una proiezione trimestrale dei flussi di cassa, mentre il bilancio fornisce solo un dato annuale. Inoltre, il piano considera i pagamenti per la restituzione dell’anticipazione di tesoreria, ma non le previsioni di incassi connesse all’anticipazione stessa.
Il piano influenza le previsioni di cassa del bilancio, e non viceversa. Questo perché le previsioni di cassa dei bilanci sono spesso elaborate in modo automatico e non riflettono l’effettivo andamento dei flussi finanziari. Lo stesso deve essere predisposto partendo dai dati storici, dalle previsioni di competenza dell’esercizio, dallo stock di residui attivi e passivi, dagli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità e dai cronoprogrammi delle opere pubbliche.
Gli enti che hanno già approvato il bilancio possono utilizzare i dati del piano per aggiornare le previsioni di cassa del bilancio. Gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio possono utilizzare le previsioni del piano per elaborare le previsioni di cassa del bilancio.
In occasione degli aggiornamenti trimestrali del piano, potrebbe essere necessario aggiornare anche le previsioni di cassa del bilancio. L’obbligo di coerenza con le previsioni di cassa del bilancio non sussiste per i titoli 7 di entrata e 5 di spesa relativi all’anticipazione di tesoreria, per i quali la Commissione Arconet ha fornito specifiche indicazioni.