Con l’ordinanza n. 3868 del 20 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una questione che ha generato non pochi dubbi interpretativi negli ultimi anni: la natura giuridica della selezione dei direttori di struttura complessa e, di conseguenza, l’individuazione del giudice competente a decidere in caso di controversie.
La fine del contrasto giurisprudenziale
La pronuncia interviene per risolvere un conflitto interpretativo nato a seguito della Riforma del 2022 (Legge 118/2022).
In precedenza, alcuni orientamenti avevano iniziato a spostare la competenza verso il TAR, valorizzando l’aspetto formale della procedura che, per rigore e trasparenza, appariva simile a un concorso pubblico.
Tuttavia, le Sezioni Unite hanno corretto questa rotta, riportando la materia nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale del Lavoro).
Selezione comparativa vs Concorso pubblico
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992. Secondo gli Ermellini, la procedura per diventare “primario” non costituisce un nuovo accesso alla pubblica amministrazione, bensì:
- Una selezione interna: Si tratta di una procedura comparativa tra professionisti che appartengono già alla dirigenza sanitaria.
- Gestione del rapporto in essere: L’incarico si innesta su rapporti di lavoro già costituiti e non rappresenta un “primo ingresso” nei ranghi dello Stato.
Per questi motivi, la Corte ha stabilito che non può trovare applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il quale riserva al giudice amministrativo esclusivamente le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione.
Le conseguenze pratiche per i dirigenti medici
Questa distinzione non è puramente accademica, ma ha riflessi immediati su come medici e aziende sanitarie devono gestire i contenziosi. In sintesi:
| Tipo di disputa | Giurisdizione competente |
| Conferimento dell’incarico | Giudice del Lavoro |
| Mancato conferimento | Giudice del Lavoro |
| Revoca dell’incarico | Giudice del Lavoro |
In definitiva, la Cassazione ribadisce che, nonostante la selezione avvenga tramite una commissione e segua criteri di trasparenza rigorosi, l’atto finale rimane una scelta gestionale del datore di lavoro pubblico nell’ambito di un rapporto privatistico.