Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3349/2025, ha chiarito la questione relativa alla possibilità per il sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti di ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (Rup), anche quando è responsabile del servizio tecnico.
La legge 388/2000 consente ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi, derogando al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.
Il parere del Mit sottolinea che, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 209/2024, il requisito fondamentale per ricoprire il ruolo di Rup non è necessariamente il rapporto di lavoro subordinato con l’ente, ma il “collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante”.
Tale collegamento funzionale deve consentire l’esercizio delle funzioni gestionali connesse agli appalti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.
Se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, e se l’ente ha recepito tale impostazione attraverso apposite disposizioni regolamentari, non ci sono ostacoli a ritenere che possa essere nominato Rup.
Inoltre, l’articolo 15 del codice degli appalti prevede che, in caso di mancata nomina del Rup, l’incarico sia svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, che in molti casi è proprio il sindaco nei piccoli comuni.