La mancata o tardiva presentazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento non comporta automaticamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Secondo la Corte dei conti, l’applicazione della sanzione è possibile solo dopo aver verificato le cause del mancato invio o del ritardo, che potrebbero non essere dipese dal responsabile del procedimento. Il Codice di giustizia contabile prevede che il responsabile del procedimento, individuato dall’amministrazione, debba depositare il conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale competente entro 30 giorni dall’approvazione (60 giorni per gli enti locali).
La Procura regionale riteneva che il mero ritardo nella trasmissione del conto giudiziale, oltre al mancato deposito, fosse sufficiente a integrare la fattispecie di responsabilità sanzionatoria. Secondo la Corte dei conti, non sarebbe equo e razionale sanzionare il responsabile del procedimento senza le garanzie procedurali previste per l’agente contabile.
Corte dei conti – sentenza n. 1/2025