L’ANAC ha risolto una questione interpretativa fondamentale che riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale nelle procedure di affidamento delle concessioni di servizi.
Al centro del dibattito c’era la validità dei contratti di affitto di ramo d’azienda contenenti clausole di rinnovo automatico ai fini del rispetto della durata minima triennale imposta dal Codice dei Contratti Pubblici.
Il Caso Specifico e l’Esclusione dell’Operatore Economico
La controversia è sorta nell’ambito di una gara per una concessione quinquennale relativa alla gestione di un Punto ristoro.
Una Stazione appaltante aveva escluso un Operatore Economico (OE) che si era avvalso di un contratto di affitto di ramo d’azienda.
Il contratto presentato dall’OE aveva una durata iniziale di 2 anni, ma prevedeva un rinnovo automatico per ulteriori 2 anni.
- Tesi della Commissione/RUP: La Commissione giudicatrice e il RUP avevano ritenuto che la sola durata iniziale di due anni non fosse sufficiente a garantire la continuità triennale richiesta dall’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (che disciplina i requisiti di capacità tecnico-professionale tramite avvalimento). L’OE era stato pertanto escluso.
Il Parere di Precontenzioso e la Risposta ANAC
A seguito delle contestazioni sollevate dall’operatore escluso, la stessa Stazione appaltante ha richiesto un Parere di precontenzioso all’ANAC per dirimere il dubbio.
La clausola di rinnovo automatico è sufficiente a integrare il requisito di durata minima triennale?
Con la Delibera n. 343/2025, l’Autorità ha fornito una risposta chiara e risolutiva, affermando che:
“ai fini del calcolo della durata minima del Contratto di affitto di ramo d’azienda richiesto per l’avvalimento dei requisiti tecnici, deve tenersi conto anche delle clausole di rinnovo automatico espressamente previste.”
Conclusioni: Riconosciuta la Validità della Clausola
L’ANAC ha, dunque, riconosciuto piena validità ed efficacia alla clausola di rinnovo automatico come elemento idoneo a garantire la copertura temporale minima di tre anni prevista dalla normativa per l’avvalimento.
La posizione iniziale della Commissione giudicatrice e del RUP, che avevano considerato esclusivamente la durata iniziale biennale, è stata ritenuta non conforme al quadro normativo vigente.
Questo intervento dell’ANAC stabilisce un principio importante per l’interpretazione dei contratti di avvalimento, assicurando che le previsioni contrattuali di rinnovo automatico siano considerate parte integrante della durata utile a comprovare il requisito di capacità tecnica.