Il recente decreto legislativo di riforma dei tributi locali introduce significative modifiche in merito all’accertamento esecutivo, chiarendo e potenziando le procedure di riscossione. Le novità mirano a snellire l’iter e a prevenire contenziosi, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei gestori dei rifiuti.
Notifica al debitore e chiarimenti sulla riscossione interna
La normativa sull’accertamento esecutivo prevede ora che il soggetto legittimato alla riscossione forzata debba informare il debitore, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione. Questa disposizione si applica quando la fase coattiva non è gestita direttamente dall’ente che notifica l’accertamento. In quest’ultimo caso, l’atto di accertamento deve già indicare il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, sebbene l’omissione di tale indicazione non comporti la nullità dell’atto.
Il D.Lgs. apporta un chiarimento importante: la raccomandata non è necessaria se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha emesso l’atto di accertamento. Questa modifica, sebbene chiarisca un aspetto già implicito, è fondamentale per ridurre i contenziosi strumentali e semplificare le procedure.
Autonomia del gestore dei rifiuti nella riscossione
Una delle modifiche più incisive riguarda la lettera f) del comma 792, che accoglie un emendamento più volte proposto da Anci/Ifel. La normativa impone che anche il gestore dei rifiuti – affidatario della riscossione ex comma 691, legge 147/2013 – emetta gli atti di accertamento esecutivi.
In passato, era sorto il dubbio se il gestore dei rifiuti che aveva emesso l’atto di accertamento potesse concludere internamente tutte le fasi della riscossione coattiva, o se fosse obbligato ad avvalersi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) o di altri concessionari iscritti all’albo, dato che la lettera f) non lo includeva tra i soggetti che si avvalgono della riscossione prevista dal D.P.R. 602/1973. Con la recente modifica, il gestore dei rifiuti, affidatario del servizio di riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva, potrà gestire internamente tutte le fasi della riscossione coattiva.
Questa interpretazione è stata precedentemente confermata dal Dipartimento Finanze nella risposta prot. 11471 del 3 marzo 2023, che aveva già riconosciuto la possibilità per il gestore della tariffa corrispettiva di riscuotere direttamente tramite AdER, anche senza convenzione, e la necessità di utilizzare l’accertamento esecutivo patrimoniale.
Di conseguenza, la riscossione coattiva della tariffa corrispettiva, attribuita ex lege al gestore dei rifiuti, può ora essere affidata dallo stesso gestore al concessionario nazionale della riscossione (AdER), a un concessionario iscritto all’albo, o essere effettuata direttamente. In tutti questi casi, è obbligatorio utilizzare gli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 602/1973.
Aggiornamenti normativi formali
Infine, la riforma introduce una serie di modifiche di natura formale piuttosto che sostanziale. Queste consistono nell’aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel comma 792, rinviando ai nuovi testi unici sulle sanzioni (D.Lgs. 173/2024) e sui versamenti e riscossioni (D.Lgs. 33/2025). Questi aggiornamenti garantiscono la coerenza del testo normativo con le più recenti disposizioni legislative.