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RIFORMA DELLA DATA RETENTION: L'APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI IN CORSO

La Corte di Cassazione, sezione V penale, chiarisce che la disciplina deve essere regolata secondo il principio generale tempus regit actum (sentenza n. 1054/2022).
Con la sentenza 6 ottobre 2021 – 13 gennaio 2022, n. 1054 (testo in calce), la Corte di Cassazione, sezione V penale, ha escluso l’applicazione della normativa relativa alla data retention introdotta dal Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 modificando l’articolo 132 del Codice della privacy (convertito in legge il 30 novembre 2021) per i dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, la difesa dell’imputato sollevava che occorrerebbe tener conto delle nuove disposizioni dell’art. 132 del Codice della privacy anche nei procedimenti in corso, poiché la sanzione di inutilizzabilità conseguente al mancato rispetto delle modalità di acquisizione emergenti dal comma terzo, attraverso il filtro del decreto motivato del giudice, si applicherebbe anche alle acquisizioni dei dati effettuate antecedentemente al D.L. n. 132/2021.
La Corte chiarisce in primis che “il novellato comma terzo dell’ art. 132 del codice privacy non prevede affatto la sanzione invocata dal ricorrente, tacendo del tutto sulle conseguenze di una “patologica acquisizione” dei dati telefonici e telematici e ciò balza ancor più evidente dal confronto testuale con il comma 3 bis, introdotto ex novo, che, invece, prevede espressamente l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, nel caso in cui il decreto del pubblico ministero non sia convalidato nel termine stabilito”.
Inoltre, i giudici di legittimità notano che il decreto legge n. 132/2021 non contiene una disciplina intertemporale applicabile ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, deve ritenersi operante il generale principio tempus regit actum, trattandosi di disciplina di natura processuale. Di conseguenza, i dati esterni di traffico già confluiti nel fascicolo sono pienamente utilizzabili, mentre ai dati raccolti a partire dal 30 settembre va applicata la nuova normativa.
È indubbio che la questione oggetto dell’eccezione in esame verta su materia processuale riguardante la ricerca della prova, continua la Corte, sicché applicando il principio generale tempus regit actum devono ritenersi pienamente utilizzabili i dati del traffico telefonico e telematico di cui al procedimento qui in esame, essendo stati tali dati acquisiti e trasmessi in base a provvedimento legittimamente emesso in conformità al contenuto dell’allora vigente art. 132 del Codice della privacy.
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 1054/2022 

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